Ultimamente la matita rossa è sempre più spuntata e le informazioni sempre più fitte e contrastanti. E’ per questo che riteniamo importante spiegare la differenza tra parole usate come sinonimi ma che sinonimi non lo sono affatto. Dopo questa lettura probabilmente avrete la conoscenza giusta per operare le scelte migliori per il vostro futuro lavorativo.

Conosciamo la differenza esistente tra Attestato di Frequenza, Attestato Certificato, Diploma e Qualifica e a quali ATTIVITA’ o PROFESSIONI essi abilitino?

Invito tutti a riflettere in quale maniera questa quasi illecita liberalizzazione del mercato, sfugga continuamente al controllo degli organi preposti. Invito tutti voi a riflettere su quale potrà essere il disastro economico all’interno del nostro Paese, se continueremo a permettere l’attuazione abusiva delle professioni e delle arti.

Siamo convinti che dobbiamo avere il coraggio di ripartire, dal basso magari, con piccoli passi, ma comunque occorre ripartire, ognuno nel suo piccolo può avviare un grande processo. Tutti insieme dovremo trovare il coraggio e la volontà di creare qualcosa di meritevole e di oggettivamente costruttivo, e con questi valori iniziare seriamente a tracciare quello che sarà il futuro; quel futuro che dovrà essere all’insegna della speranza, della trasparenza e dell’onestà. Al fine di sanare molte delle lacune che rischiano di diventare oggetto di scarsa trasparenza nei servizi concessi e, peggio ancora, di creare confusione, pertanto dopo le centinaia di di richieste daremo una descrizione precisa del significato dei vari titoli.

ATTESTATO DI FREQUENZA

L’attestato di frequenza è un atto documentale (un’attestazione) fine a sé stesso, con il quale l’Ente, l’Istituto, Società o altro Organismo preposto, dichiarano le competenze tecniche che il corsista ha raggiunto. La validità tecnica dell’attestato di frequenza, vale a dire le competenze messe a disposizione del corsista, non sono CERTIFICATE O CERTIFICABILI. Non essendoci una valutazione né del soggetto erogatore né di chi ha frequentato il corso l’attestato manca di ATTENDIBILITA’ quindi non ha alcuna validità di legge. Occorre fare molta attenzione perché qualche soggetto erogatore si proporrà sul mercato affermando che il suo attestato di frequenza è riconosciuto, occorre in questo caso approfondirne il significato; riconosciuto da chi? Il termine “riconosciuto” assume una valenza di documento ufficiale e quindi, affinché sia riconosciuto, deve essere rilasciato da un Ente Accreditato, a meno che il soggetto erogatore non intenda affermare che l’attestato è riconosciuto unicamente da sé stesso. Se così fosse egli dovrà essere chiaro nella sua esposizione lessicale garantendo il principio di trasparenza. Pretendete sempre chiarezza!

ATTESTATO DI FREQUENZA CERTIFICATO

Questa tipologia di attestato presuppone che a rilasciare un’attestazione sia un Ente accreditato (es. una Scuola o altro Centro che abbia ricevuto l’accreditamento dalla propria Regione di appartenenza).

La sostanziale differenza con la fattispecie precedente, è che questa tipologia ha piena validità di legge.

Questo significa che il soggetto che ne entrerà in possesso, acquisterà pieno titolo circa la facoltà di gestire in piena autonomia le mansioni lavorative descritte sul certificato e per cui la certificazione medesima è stata emessa. In alcune regioni vengono riconosciute alcune figure professionali, nonostante non vi sia un dettato normativo nazionale (Legge Ordinaria, D.L. o D.Lgs) poiché gli uffici competenti hanno posto in essere una D.G.R o una L.R. mediante le quali hanno stabilito precisi programmi di formazione. Naturalmente tale certificazione rappresenta titolo abilitativo alla professione e assume valenza di legge SOLO ed esclusivamente all’interno della Regione che ne permette il rilascio.

QUALIFICA (Professionale)

La Qualifica è un atto con il quale l’Ente erogatore nel servizio di Formazione Professionale, ovvero LA REGIONE, attribuisce (certificandole) le competenze professionali raggiunte dal Corsista.

Attribuisce al Corsista medesimo pieno titolo e facoltà per poter esercitare la professione indicata sulla qualifica rilasciatagli, per conto terzi, oppure, in caso dell’avvenuto conseguimento anche del titolo c.d. di specializzazione, anche quello di poter esercitare la professione in piena autonomia. Detta Qualifica ha naturalmente piena validità di legge.

La Qualifica di cui sopra ha piena validità di legge non solo all’interno della Regione che l’ha emessa, ma è spendibile su tutto il territorio Nazionale e all’interno dei Paesi membri facenti parte dell’U.E., assumendo, in quest’ultimo caso, una maggiore valenza, definita di II livello/grado Europeo.

DIPLOMA

Con l’utilizzo del termine “Diploma” (spesso utilizzato in maniera del tutto errato per definire altri titoli, quali attestati, qualifiche, etc.), si deve intendere un atto certificato ed autenticato in primis DALLO STATO, e presuppone che alla base di esso sussista un percorso didattico di durata quinquennale, al termine del quale ogni candidato è chiamato a superare un ESAME DI STATO. Solo al superamento di questo esame finale, il candidato potrà fregiarsi del titolo di diplomato. Va da sé, quindi, che il termine Diploma presuppone un percorso didattico quinquennale (primo status identificativo) ed un esame di stato finale che conferisce il titolo summenzionato (secondo status identificativo).

Naturalmente HA piena validità di legge ed è spendibile su tutto il territorio Nazionale, oltre che, naturalmente, all’interno dei Paesi membri dell’U.E.

PRECAUZIONI DA PRENDERE PRIMA DI ISCRIVERSI AD UN CORSO

Prima di avventurarvi in qualunque tipologia di corsi, al soggetto proponente, richiedete preliminarmente una copia della visura camerale. A seguito del rilascio di tale documentazione, non fidatevi comunque, ma verificate sempre di persona, direttamente c/o la Camera di Commercio, la veridicità di quanto indicato nella copia rilasciatavi dal soggetto proponente.

– Accertatevi sempre dei titoli di studio conseguiti dai soggetti proponenti.

– Rivolgetevi sempre e solo alle Scuole che risultano autorizzate a divulgare servizi di Istruzione e Formazione Professionale e che siano soprattutto CERTIFICATE UNI EN ISO 9001-2008, poiché soltanto in questi casi sarete davvero tutelati, oltre che certi dell’assistenza che riceverete anche a posteriori del servizio inizialmente ottenuto.

– Assicuratevi di poter avere sempre garantita un’assistenza costante.

– Pretendete da chi vi offre il servizio un contratto d’adesione e l’invio anticipato di una copia, così da poterne prendere visione e valutarne, con tutta calma e con la dovuta attenzione, i contenuti. All’interno dello stesso dovranno essere indicati: denominazione dell’attività, P.IVA, indirizzo completo, recapiti telefonici e fax, e-mail, sito-web, posizione C.C.I.A.A. e iscrizione R.E.A., e le clausole concernenti: premesse, oggetto del contratto, la lista dei servizi che verranno erogati, il corrispettivo (pagamenti), le modalità ed i termini per l’erogazione del servizio, durata del contratto, diritto di recesso (altrimenti il contratto risulterà vessatorio), tutela dei dati personali, disciplina da adottare nel caso in cui dovessero nascere delle controversie.

– Non appena verrà erogato il servizio richiedete sempre la fattura commerciale. Inoltre, nel caso in cui doveste incorrere in spiacevoli inconvenienti, quali ad esempio essere soggetto passivo di artifizi o raggiri, che se mancanti non vi avrebbero certamente potuto indurre a stipulare tale contratto, sarete davanti ad un possibile palesarsi dei presupposti dettati dall’Art. 640 c.p.

Dopo questa necessaria e spero esaustiva spiegazione crediamo possiate operare scelte più oculate ed affrontare serenamente il percorso formativo che vi vedrà più preparati ad affrontare il mondo del lavoro.